Proposta
di legge di iniziativa del consigliere Claudia Cadorin. Disciplina della forma
di governo della Regione, del Consiglio Regionale, del Presidente e del
Vicepresidente della Regione.
Relazione:
La
riforma del Titolo V della Costituzione tramite la Legge 1/1999 sollecita le
Regione all’adozione di una propria Carta Costituzionale ed offre altresì
l’opportunità che l’Istituzione scelga la propria forma di Governo ed il
proprio sistema elettorale.
La stagione del dibattito statutario, destinata ora ad entrare nel vivo, si collega in parte ai principi contenuti nella proposta di legge in oggetto, dato che in essa sono contenuti alcuni principi, anche strutturali, che, grazie ad un modello elettorale stabilito, conducono per deduzione al modello regionale che vorremmo.
Nel
pensare ad una riforma elettorale è necessario, prima di avventurarsi,
recepire dal territorio le esigenze che da questo provengono e disegnare
idealmente i contorni del Veneto che sarà, ovviamente rispetto al pensiero ed
alla sensibilità del legislatore.
Le
esigenze che sono parse primarie rispetto alla forma di Governo ed al sistema
elettorale sono le seguenti:
1)
la Regione deve essere governabile,
da un Presidente forte espressione e partecipe di una maggioranza
chiara, coesa, legata
principalmente alla missione amministrativa;
2)
i candidati, pur espressione, inevitabilmente, dei Partiti dovranno
avere un grosso appeal personale e risultare, tutto sommato, più graditi alla
base elettorale che non agli apparati dei partiti.
3)
i Consiglieri dovranno avere un forte attaccamento al territorio , ma
nello stesso tempo avere sempre presente la dimensione amministrativa alla
quale sono chiamati, ossia l’intero territorio della Regione.
Per
dare una risposta a queste esigenze, si sono cercati gli strumenti più idonei
tra quelli a disposizione nella conoscenza della materia elettorale e della
gestione della forma di Governo.
Il
cardine della proposta è pertanto l’adozione del sistema maggioritario, che
viene applicato sia per la elezione di Presidente e Vicepresidente, sia per
quella, nei singoli collegi, del candidato uninominale. Maggioritario
significa, anzitutto e senza dubbio, che chi vince governa e questo
principio nella PDL è totalmente rispettato.
La
persona emerge, con le proprie capacità, credibilità, risultati e si ancora
con questi al proprio territorio nell’elezione uninominale. Chi vince nel
proprio collegio è infatti sicuramente legato in maniera forte al territorio
ed alla realtà che va a rappresentare presso il Consiglio regionale.
A
queste candidature se ne affiancano altre, quelle del cosiddetto “listino”
collegato alla Presidenza ed alla Vicepresidenza.
Questo strumento, necessario a garantire la governabilità tramite il
cosiddetto “premio di maggioranza”, viene introdotto con due innovazioni
degne di nota:
la prima è che non si procede nella elezione in ordine numerico, come
attualmente avviene, bensì si prevede la eventuale preferenza da assegnare a
cura dell’elettore, e l’ingresso quindi avverrà per coloro che hanno
ottenuto il maggior numero di preferenze ( ferma restando la ovvia presenza di
Presidente e Vicepresidente); la seconda, la previsione esplicita della
paritaria rappresentanza dei due sessi nel “listino”.
Accanto
ai candidati del territorio e dei collegi, dunque, un nucleo importante di
candidati espressione di un unico collegio elettorale regionale dove ci si
misura non solo sulle questione del proprio territorio di provenienza, ma
anche su tematiche regionali ben più ampie.
All’interno
di questa impostazione non perdono importanza i partiti, ma è evidente che
essi dovranno svolgere un compito di mediazione al loro interno, e di accordo
profondo con i propri uomini e nelle coalizioni al fine di esprimere nel
migliore dei modi il vero senso positivo e propositivo della politica, che non
potrà non giovarsi di una necessaria meritocrazia.
Muta
la ripartizione dei collegi, da definirsi ad opera del Consiglio, che
divengono più numerosi e dunque più piccoli, il che significa una attenzione
ancora maggiore al territorio.
Una
novità importante è senza
dubbio la previsione della figura del Vicepresidente. Strettamente legato al
Presidente in quanto eletti in maniera unitaria e vincolata, Questi
rappresenta la garanzia della continuità anche nel malaugurato caso di
impedimento del Presidente così grave e prolungato da impedirgli di
proseguire nel Suo mandato. In tale caso, infatti, il Vicepresidente in
maniera totale nel ruolo del Presidente, legittimato dalla elezione diretta
anche della sua persona, e garantendo così il perdurare delle scelte di
governo dei cittadini veneti per tutta la naturale durata del mandato.
L’impianto
complessivo della legge, oltre a rispondere alle esigenze descritte e ad
aumentare la forza delle figure istituzionali interessate, dà vita ad un
meccanismo che semplifica le modalità di voto, come evidenzia l’allegato
“A” facsimile di scheda elettorale.
Da tutto ciò
deriva la convinzione che qualora la PDL fosse approvata dal Consiglio
Regionale, unitamente al nuovo Statuto, la
Regione Veneto che uscirebbe dalle urne sarebbe più governabile, più forte,
più indipendente.
Regione del
Veneto
Proposta
di legge di iniziativa del Consigliere Claudia Cadorin
Art.
1
1.
Il Consiglio regionale del Veneto è eletto a suffragio universale, con voto
diretto, personale,
eguale,
libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2.
I seggi sono assegnati in funzione al numero di collegi uninominali di cui
all’art. 2 e del numero di appartenenti al listino collegato al Presidente e
Vice Presidente che risulteranno eletti sulla base del calcolo utile a far
raggiungere alle liste collegate al Candidato Presidente e Vice Presidente il
premio di maggioranza previsto dall’art. 18.
3.
I seggi sono attribuiti con
sistema maggioritario.
Art.
2
Dei
collegi elettorali
1.
Il territorio della Regione è ripartito con legge regionale in 55 collegi
uninominali disegnati su base provinciale. In ogni caso ciascuna Provincia non
potrà avere un numero di collegi inferiore a tre. Ogni candidato al Collegio
uninominale deve essere inoltre collegato ad un candidato Presidente e Vice
Presidente;
2.
Il Consiglio regionale approva la legge di cui al comma precedente sulla base
di un apposito studio demandato a 5 esperti eletti dal Consiglio incaricati di
tracciare e definire tecnicamente i confini dei collegi.
3.
Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali viene specificato, ai
sensi dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio regionale ovvero
il numero massimo e minimo degli stessi.
Art.
3
I
consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma
seguente.
Essi
esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle
elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla
quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma. Il
quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione. Lo
scioglimento del Consiglio può avvenire inoltre con le modalità previste
dallo Statuto.
Le
elezioni sono indette con decreto del Commissario di Governo emanato di intesa
con i presidenti delle Corti d’appello, nelle cui circoscrizioni sono
compresi i comuni della regione.
Il
decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma
dell’articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta
regionale e comunicati ai sindaci della regione.
I
sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito
manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data
stabilita per le elezioni.
Il
decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai
presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
1.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Giunta Regionale del Veneto sono
eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e
segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2.
Unitamente ad essi può essere votato, nella stessa scheda, un nominativo dal
gruppo di 28 candidati al Consiglio su Collegio unico Regionale, tra i quali
dovrà essere garantita almeno la presenza del 50%,
di ognuno dei due sessi. Sono questi
definiti “seggi in premio di maggioranza” che saranno assegnati
sulla base di quanto disposto dall’art. 18 –presente Legge.
3.
Il presidente e Vice presidente della regione possono essere candidati
solo se collegati ad un numero di candidati al Consiglio nei Collegi
uninominali non inferiore a 8 distribuiti in almeno 2 Provincie.
Del
collegio elettorale
1.
Il territorio della Regione è il Collegio unico regionale per l’elezione
diretta del Presidente e Vice Presidente della Regione e dei Consiglieri ad
essi collegati.
Art.
6
Durata
in carico dei Presidente e del Vice Presidente Regione, e dei membri eletti
con il premio di maggioranza di cui al comma 2 art 3.
Il
Presidente ed il Vice Presidente della Giunta regionale del Veneto si
rinnovano ogni cinque anni, salvo i casi previsti dallo Statuto. Essi
esercitano le loro funzioni fino al subentro del successivo Presidente. Il
quinquennio decorre dalla data della elezione.
I
membri del Consiglio eletti con il Premio di maggioranza seguono le scadenze
di cui agli eletti al Consiglio Regionale dell’art. 3 della presente Legge.
Le
elezioni sono indette con decreto del Commissario di Governo emanato di intesa
con i presidenti delle Corti d’appello, nelle cui circoscrizioni sono
compresi i comuni della regione.
Il
decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma
dell’articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta
regionale e comunicati ai sindaci della regione.
I
sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito
manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data
stabilita per le elezioni.
Il
decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai
presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
TITOLO
III
Elettorato
– Ineleggibilità - Incompatibilità
Art.
7 (Elettorato attivo e passivo)
Sono
elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle
disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello
elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno
dell’elezione(1).
Sono
eleggibili a consigliere regionale, Presidente e Vice Presidente della Regione
i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della
Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo
giorno della elezione.
Art.
8 (Cause di ineleggibilità)
Non
sono eleggibili a Consigliere Regionale, Presidente e Vice Presidente della
Regione:
1)i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
2)
i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio
superiore della magistratura;
3)
il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori
generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero
dell’interno;
4)
i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili
dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o
superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
5)
i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;
6)
gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
7)
i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione,
coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice
prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni
nella Regione (1/b);
8)
gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli
organi di controllo sugli atti amministrativi della Regione;
9)
i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano
servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;
10)
i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari
generali ed i segretari dei comuni, compresi nella Regione.
Le
cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le
funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto siano cessati almeno
centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del
consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente
all’ufficio rivestito.
In
caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di
ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la
carica o l’ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di
centottanta giorni, di cui al secondo comma.
Sono
poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di
diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di
ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri,
tanto residenti in Italia quanto all’estero, anche se abbiano ottenuto il
permesso del Governo della Repubblica di accettare l’ufficio senza perdere
la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che
abbiano impiego da Governi esteri.
Sono
altresì ineleggibili a consigliere regionale, Presidente e VicePresidente
della Regione:
a)
coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti
o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione
stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
b)
coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa
dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della
regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;
c)
gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti,
nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che
siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.
Sono
infine ineleggibili a consigliere regionale, Presidente e Vice Presidente
della Regione:
1)
titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la
regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o
autorizzazioni amministrative di notevole entità‘ economica, che importino
l’obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o
particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o
l’autorizzazione è sottoposta;
2)
i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati
e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di
assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza
di una legge generale della Regione;
3)
i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera
loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla
regione nei modi di cui sopra.
Dalla
ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di
cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici (1/a).
Art.
9 (Cause di incompatibilità)
L’ufficio
di Consigliere Regionale, Presidente e Vice Presidente della Giunta Regionale
è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di
presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore
dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente
pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato,
dipendente dalla regione (1/a).
L’ufficio
di Consigliere Regionale è incompatibile con quello di Assessore Regionale.
Art.
10 (Cause di decadenza)
La
perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall’art. 4, secondo
comma, importa decadenza dall’ufficio di Consigliere Regionale, Presidente e
VicePresidente della Giunta regionale.
Importano
altresì decadenza per i soggetti di cui sopra le cause di ineleggibilità
previste dall’art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché
l’ufficio, la carica, l’impiego e la funzione siano stati accettati.
Le
cause di incompatibilità previste dall’art. 6, sia che esistano al momento
della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza
dall’ufficio di Consigliere Regionale, Presidente e Vice Presidente della
Giunta Regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall’art.
18, terzo comma.
Decadono
dall’ufficio di consigliere regionale, Presidente e Vice Presidente della
Regione gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini
indicati dalla legge .
Procedimento
elettorale
Art.
11 (Ufficio centrale circoscrizionale e
regionale)
Presso
il tribunale di Venezia è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione
del manifesto di convocazione dei comizi, l’ufficio centrale
circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di
presidente, nominati dal presidente del tribunale.
Un
cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario
dell’ufficio.
Ai
fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di
candidati, nonché per la attribuzione della vittoria al Candidato Presidente
e Vice Presidente ed il calcolo dei seggi spettanti del listino collegato a
questi, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito,
entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello
medesima.
Un
cancelliere della Corte d’appello è designato ad esercitare le funzioni di
segretario dell’Ufficio.
Art.
12 (Liste di candidati)
Le
candidature per ogni collegio , nonché le candidature a Presidente e Vice
Presidente e del listino ad essi collegati devono essere presentate alla
cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell’articolo precedente
dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno
antecedenti quelli della votazione (1/c); a tale scopo, per il periodo
suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi
i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (1/d).
Le
candidature per i collegi uninominali devono
essere presentate:
a)
da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nel collegio;
La
firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il nome,
cognome, luogo e data di nascita, professione del candidato, il contrassegno
di lista, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore
e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della L. 21
marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore
dichiara di essere iscritto (1/e).
Nessun
elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
E'
consentito presentare la propria candidatura solo in un collegio. L’Ufficio
centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse
all’ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i
rappresentanti di lista, cancella le candidature non conformi ai dettati sopra
stabiliti.
Con
la candidatura si deve presentare inoltre:
1)
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali
appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della
lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune
della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2)
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da
un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i
cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere
richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di
accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del
candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1
dell’articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (1/f);
3)
il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica di ciascun candidato (1/g);
4)
la dichiarazione , sottoscritta dal candidato al Collegio e dai candidati
Presidente e e Vice Presidente della Regione, di collegamento;
La
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere
l’indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per
mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio,
i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale
circoscrizionale.
Le
candidature a Presidente, Vice Presidente e per il listino ad essi collegati
debbono invece sottoscritte:
a)
da almeno 5000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nella Regione;
La
firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il nome,
cognome, luogo e data di nascita, professione del candidato Presidente, del
candidato Vice Presidente, di tutti i candidati al listino in ordine di
presentazione, il contrassegno di lista, nonché il nome, cognome, luogo e
data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei
soggetti di cui all’art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere
indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto
(1/e).
Nessun
elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
E'
consentito presentare la propria candidatura solo in un collegio. L’Ufficio
centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse
all’ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i
rappresentanti di lista, cancella le candidature non conformi ai dettati sopra
stabiliti.
Con
la candidatura si deve presentare inoltre:
1)
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali
appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della
lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune
della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2)
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato del
listino regionale. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un
giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all’estero,
l’autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico
o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere
l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle
condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n.
55 (1/f);
3)
il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica di ciascun candidato (1/g);
4)
un modello o più di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non
è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli
presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o
gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non
ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di
simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la
presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi
(1/h).
5)
le dichiarazioni di collegamento di tutti i candidati ai collegi collegati con
il Presidente ed il Vice Presidente.
La
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere
l’indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per
mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio,
i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale
circoscrizionale.
Art.
13 (Esame ed ammissione delle liste -
Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o di candidati)
L’Ufficio
centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1)
verifica se le candidature siano state presentate in termine, siano
sottoscritte dal numero di elettori stabilito; dichiara non valide le liste
che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano
conformi alle norme di cui all’articolo precedente;
2)
cancella dalle liste delle candidature i nomi dei candidati a carico dei quali
viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1
dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la
prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell’articolo 9,
ottavo comma (1/i);
3)
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non
compiano il 18° anno di et‘ al primo giorno delle elezioni, di quelli per i
quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica;
4)
cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione.
5)
Cancella i nomi dei candidati al Collegio uninominale che non abbiano
presentato dichiarazione di collegamento con un Presidente;
6)
Cancella i nomi dei Candidati Presidenti e candidati ai collegi collegati che
non abbiano rispettato i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 4 della
presente Legge.
I
delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera,
delle contestazioni fatte dall’ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L’Ufficio
centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani alla ore 9 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere
nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
Le
decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella
stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro
le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista
possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale
regionale.
Il
ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella
cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il
predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere
speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie
deduzioni.
L’Ufficio
centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le
decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai
ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art.
14(Operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste -
Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)
L’ufficio
centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la
presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo,
non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale
regionale, compie le seguenti operazioni:
1)
assegna un numero progressivo a ciascuna candidatura e lista collegata
ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati
di lista, di cui all’ultimo comma dell’articolo 9, appositamente convocati
(1/l);
2)
comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
3)
procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste
dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultante dal
sorteggio, ed all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i
quali ne curano l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici
entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (1/l);
3)
trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi
contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno
riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio (1/l).
Le
schede sono fornite a cura del Ministero dell’interno, con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate
alla presente legge.
Art.
15(Norme speciali per gli elettori)
Gli
elettori di cui all’art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono
ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o
nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano
iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
I
degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di
ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt.
42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste
elettorali di un comune della regione. Inottemperanza ai principi sopra
specificati, dev’essere inoltre garantito anche ai ricoverati domestici la
possibilità di esprimere il proprio voto grazie ad un seggio mobile.
Art.
16 (Voto )
L’elettore
avrà a disposizione una sola scheda elettorale per l’elezione del Consiglio
Regionale con metodo uninominale di cui all’art. 1, per l’elezione diretta
del Presidente della Regione , del Vice Presidente e della lista di candidati
collegata di cui all’art.4. Ogni elettore
può votare, come da allegato “a” a titolo esemplificativo, nei
seguenti modi:
1)
tracciare una croce in una parte qualsiasi del rettangolo che comprende
Nome e Cognome dei Candidati Presidente, Vice Presidente e simbolo, senza
esprimere una preferenza per il candidato al collegio unico regionale. In
questo caso il voto va automaticamente anche al candidato al Collegio ad esse
collegato che è situato in un rettangolo a fianco e la preferezna per il
candidato al Consiglio della lista regionale rimane inespressa.
2)
come sopra, solo esprimere anche una preferenza scrivendo il cognome o
il nome e cognome di uno dei ventotto candidati al collegio unico regionale
(preferenza unica);
3)
tracciare una croce sul nome di un candidato al Collegio Uninominale ed
una su un candidato Presidente, Vice Presidente e simbolo non collegati, con
la possibilità di esprimere anche una preferenza scrivendo il nome di uno dei
trenta candidati collegati a questi ultimi. In questo caso il voto di
definisce voto disgiunto ed andrà conteggiato separatamente.
Schede
che contengano indicazioni diverse saranno considerate nulle.
Art.
17 (Invio del verbale delle sezioni
all’Ufficio centrale circoscrizionale)
I
presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano
il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all’Ufficio
centrale circoscrizionale.
Nei
comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono
consegnati al presidente dell’Ufficio elettorale della prima sezione, che ne
curerà il successivo inoltro.
Per
le sezioni dei comuni sedi dell’Ufficio centrale circoscrizionale, si
osservano le disposizioni del primo comma.
Art.
18 (Operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale e dell’ufficio centrale regionale)
L’Ufficio
centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede
alle seguenti operazioni:
1)
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2)
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati
e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate
a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini
della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto
del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria
del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo
renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente
dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni
del presente numero, all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero
necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato
il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale far‘
chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in
un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio
medesimo - verrà allegato all’esemplare del verbale di cui al penultimo
comma del presente articolo.
Compiute
le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:
a)
determina i candidati vincenti di ogni collegio uninominale,
attribuendo il seggio ad essi e specificando il Candidato Presidente e Vice
Presidente loro collegati
b)
determina il numero di voti conseguiti da ciascun Candidato Presidente
e Vice Presidente e l’ordine di arrivo dei Candidati a Consigliere del
listino unico regionale;
c)
comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del
verbale, i nomi dei candidati vincenti ed il loro collegamento alle liste;
Di
tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale.
Uno
degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle
sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere
inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla
segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
Il
secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
L’Ufficio
centrale regionale, costituito a norma dell’art. 8, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1)
determina il numero dei candidati eletti nei Collegi Uninominali collegati a
ciascun Presidente;
2)
qualora i candidati al Consiglio Regionale nei Collegi Uninominali collegati
al Candidato Presidente e Vice Presidente vincenti siano in numero
inferiore a 28, assegna tanti eletti attingendo dal listino di
candidati su Collegio Regionale collegato al Presidente e Vice Presidente,
nell’ordine di arrivo dato dalle preferenze, quanti ne servono per
raggiungere la soglia del 55%, altresì qualora il gli eletti nei Collegi
Uninominali collegati al Candidato Presidente e Vice Presidente vincenti siano
in numero superiore 28 ed inferiore a 33, assegna tanti eletti attingendo dal
listino di candidati collegato al Presidente e Vice Presidente, nell’ordine
di arrivo secondo le preferenze ottenute, quanti ne servono per raggiungere la
soglia del 60% , derivante dal calcolo del numero complessivo dei Consiglieri.
Presidente. Al Presidente ed il Vice Presidente, nel calcolo del premio di
maggioranza, spettano i primi due seggi attribuiti.
3)
proclama quindi eletti il Presidente, il Vice Presidente, in ogni caso membri
del Consiglio Regionale, tutti i vincenti dei collegi uninominali ed i
titolari del seggi attribuiti con il premio di maggioranza al Presidente e
Vice Presidente di cui al comma precedente.
Art.
19 (Surrogazioni)
Il
seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
riassegnato con nuove elezioni se trattasi di seggio maggioritario, mentre se
trattasi di seggio attribuito con il listino collegato al Presidente,
subentrerà al decaduto il primo dei non eletti dello stesso listino, fino ad
esaurimento degli stessi.
TITOLO
V
Convalida degli eletti e contenzioso
20.
Convalida degli eletti.
Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna
elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni
dalla proclamazione.
In
sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la
condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di
ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo
alla sostituzione con chi ne ha diritto.
La
deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria
del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione
sia stata annullata.
Il
Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni
elettorali.
21.
Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.
[Quando
successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una
delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità,
il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento
interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.
La
deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria
del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato
dichiarato decaduto.
Quando
per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle
incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei
modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere
regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni
successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e,
ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere
regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.
Qualora
il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni,
il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.
La
deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria
del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato
dichiarato decaduto.
Le
deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza
di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche
dal Commissario del Governo nella regione] .
22.
Ricorsi.
Per
i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di
operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5
della L. 23 dicembre 1966, n. 1147 .
Le
azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune
dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché
al Commissario del governo.
Per
tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è
competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.
TITOLO
VI
Disposizioni finali
23. Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.
Nel
caso la elezione del Consiglio regionale del Veneto, del Presidente e del Vice
Presidente della Regione abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei
consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni
elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:
1)
l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira
dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso,
relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere
espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il
quale le pone nelle rispettive urne;
2)
il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a
quelle per la elezione del Presidente e Vice Presidente della Regione e del
Consiglio regionale. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione,
il presidente:
a)
provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
b)
rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e,
dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a
chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il
timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla
custodia della sala della votazione;
c)
alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata
l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei
sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la
precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni
devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo
scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio
riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è
compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della
Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 .
Nel
caso la elezione di uno o più consigli regionali e Presidenti e Vice
Presidenti della Regione abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del
Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai
precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo
scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale,
Presidente e Vice Presidente
della Regione si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della
Camera dei deputati.
21.
Spese.
Le
spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi
comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a
carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico
dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla
applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle
amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai
comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da
presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle
consultazioni.
Nel
caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione
dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli
provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali,
tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese
derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione
dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto,
predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del
governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni
stessi.
Nel
caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione
del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da
adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli
regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo
Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.