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23 dic. 2004 - Di seguito vengono riportate alcune anomalie dal punto di vista strettamente giuridico riscontrabili nella legge sulla procreazione medicalmente assistita:
- L'embrione è più tutelato del feto nei primi mesi di vita.
- L'art. 4 comma 3 vieta tassativamente la fecondazione eterologa tuttavia all'art. 9 comma 1 si dice che "Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterolo in violazione del divieto di cui art 4 comma 3, il coniuge o convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità previsto dagli articolo ecc." Quindi il consenso del coniuge è valido anche se contrario ad una norma imperativa: una vera bestialità giuridica!
- Sempre in tema di consenso per accedere alle tecniche un'altra grossissima magagna che possiamo rilevare è che come visto per l'eterologa si parla di "consenso ricavabile da atti concludenti" mentre all'articolo 6 comma 3 si dice che "la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura…"
- In tema di status dei nati l'art. 8 ci dice che hanno la stato di figli legittimi o figli riconosciuti ma l'art. 11 comma 1 li discrimina rispetto agli altri figli legittimi e naturali prevedendo un registro degli embrioni formati e dei nati in seguito all'uso delle tecniche suddette. La cosa avrebbe avuto un senso se il registro fosse segreto e tenuto solo a scopo medico.
- L'art. 5 parla di coppie maggiorenni conviventi però come ben sappiamo, in assenza di un registro delle coppie di fatto, la convivenza non è disciplinata dal diritto.
Raffaele Ferraro
Punto di riferimento Treviso Associazione VenetoRadicale
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