L’ Associazione Radicale di Treviso e Venezia appoggia la proposta di legge presentata alla regione Veneto, inoltre  si attiverà per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, pari oggetto, al parlamento italiano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 

SETTIMA LEGISLATURA

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE N.

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cadorin, Scaravelli, Piccolo, Degani.

 

NORME PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEI FARMACI DI FASCIA C AI MALATI GRAVI NON OSPEDALIZZATI

 

 

 

 

 

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 novembre 2003.

Trasmesso alle Commissioni consiliari


NORME PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEI FARMACI DI FASCIA C AI MALATI GRAVI NON OSPEDALIZZATI

 

R e l a z i o n e:

 

Il Veneto ed i suoi abitanti non sfuggono alla congiuntura, senz’altro straordinaria, data dal  declino dell’economia e, contestualmente,  dalla  perdita di competitività dei salari e delle pensioni, quest’ultima dovuta in larga misura all’affiorare di alcune discrasie nell’atto di introduzione della moneta unica europea.

 

In questo clima difficile soprattutto per le famiglie e per il loro potere d’acquisto, che diviene drammatico nel caso delle famiglie monoreddito o a basso reddito, è assolutamente prioritario per lo Stato rivalutare la distribuzione delle risorse  ed equalizzarle meglio. Tutto ciò al fine di scongiurare, nei ceti sociali deboli, il rischio di una crisi profonda di sopravvivenza, o nuova povertà, determinata dall’impossibilità di accedere ad alcuni diritti basilari, sempre più frequentemente  negati a causa del restringimento del “cordone della borsa” delle politiche sociali e di welfare tipica di ogni democrazia, ma che divengono insostenibili quando sommate ad una congiuntura, per l’appunto, così negativa come la attuale.

 

Ed è proprio sulla sanità e sul sociale che si gioca la partita decisiva del tempo che stiamo vivendo, ma anche della credibilità del libero mercato quale sistema economico  competitivo e di riferimento, un sistema che non può e non deve smettere di interrogarsi sui “regolatori” dello stesso che si rendono necessari con i mutamenti della storia e delle società.

 

Per tentare di arginare il dilagare della spesa farmaceutica, una delle voci di spesa più impegnative all’interno delle spese per la salute nel bilancio pubblico, il Governo e gli Organi ad esso afferenti hanno affrontato negli ultimi anni una complessa e largamente condivisibile riforma volta a rideterminare il nuovo prontuario farmaceutico ove fossero riorganizzate le classi dei farmaci secondo un criterio di costo/efficacia e dove sparisse la cosiddetta “fascia grigia” dei farmaci di fascia B.

 

    Il sistema previgente era basato su tre fasce di farmaci:

1)     fascia A - farmaci totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale;

2)     fascia B - farmaci parzialmente a carico dei cittadini attraverso il pagamento di ticket che variavano in percentuale tra il 20% e il 50%;

3)     3) fascia C - farmaci totalmente a carico dei cittadini.

 

    Il principale difetto di tale sistema era che spesso nella fascia A erano ricompresi farmaci molto simili dal punto di vista terapeutico, ma dai costi sensibilmente diversi. Il lungo e complesso processo che ha portato alla riforma del Prontuario e delle classi di farmaci può essere ricostruito attraverso alcune tappefondamentali:
- il Decreto legge dell' 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, ha dapprima stabilito, all'art. 9, che il Ministero della Salute, sulle base delle indicazioni della Commissione Unica del Farmaco (CUF), rediga annualmente l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale in ragione del criterio costo-efficacia: laddove vi sia parità di costo/efficacia tra due medicinali, vi dovrà, pertanto, essere una sostanziale parità di prezzo;
-   il 23 ottobre 2002 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute del 27 settembre 2002 con il quale sono stati fissati i criteri per il rimborso dei farmaci, attraverso la definizione delle fasce A e C. In sostanza, la CUF ha individuato un prezzo di riferimento al di sotto del quale i prodotti sono compresi in fascia A e al di sopra del quale vengono inseriti in fascia C. Pertanto, le aziende farmaceutiche sono state chiamate ad adeguare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i prezzi dei propri prodotti, determinandone il conseguente inserimento nelle due fasce previste;
-   con successivo Decreto ministeriale del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2003, è stato reso noto l'elenco delle specialità medicinali rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale, che è entrato in vigore il 16 gennaio 2003, come previsto dall'art. 3 del Decreto.
Da tale data i cittadini trovano in farmacia solo due fasce di medicinali:

la fascia A, dei farmaci totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale e, dunque, gratuiti; la fascia C, dei farmaci a totale pagamento.

E' scomparsa, così, la fascia B, assorbita in parte dalla fascia A e in parte dalla fascia C. Tale Prontuario è uguale in tutte le Regioni.

 

Come spesso accade, nel mare magnum di una giusta e complessa riforma com’è quella approvata, si possono smarrire alcune specificità, dettate da particolari condizioni di vita o di salute. Ad esempio, la decisione della C.U.F. di non comprendere per alcune particolari categorie di malati la possibilità di accedere ad alcuni, particolari tipi di farmaci che possono essere definiti “collaterali” alla cura con i salvavita, appare pertanto iniqua e non rispondete  al principio di garanzia, in particolar modo per i ceti deboli ed i malati gravi,  del sollievo dei danni economici causati da una grave, e magari invalidante, malattia.

 

Alcuni esempi:

I malati tumorali hanno a disposizione cure e farmaci per sconfiggere o tentare di sconfiggere il male, ma, ad esempio, nonostante sia evidente a tutti come questo genere di patologie determini spesso stati febbrili molto acuti, non possono avere in esenzione il paracetamolo indispensabile a condurre le giornate senza febbre e quindi a tentare di raggiungere una “straordinaria” normalità.

 

Alcune pomate cortisoniche atte alla cura delle piaghe che si determinano nei malati colpite da sindrome da immunodeficienza acquisita o, più semplicemente, AIDS: o alle stesse pomate atte a favorire la cura delle ulcerazioni prodotte dai sacchetti negli stomizzati rientrano nella fascia C;

gli  antistaminici e corticosteroidei per le forme allergiche gravi rientrano ancora nella fascia C e questo, insieme a tante altre situazioni, gravi e collegate a patologie comprese nel Decreto Legislativo 29/4/1998 n. 124 (DM 329 del 28/5/99 e DM n.296 del 21/5/01), fa indurre alla necessità di un intervento migliorativo rispetto alla riforma fin qui presentata.

 

Per far fronte e sanare la violazione al diritto alla cura che ne deriva per i malati gravi, la Regione Veneto ha la possibilità, in virtù dei sopracitati decreti, di assumersi l’onere di garantire ad alcune particolari condizioni di malati, versanti in particolari condizioni economiche , l’esenzione o meglio il rimborso del costo del farmaco di fascia C giudicato dal medico curante “indispensabile ed insostituibile” al fine di conseguire non solo l’obbiettivo della cura del male, ma anche delle dignitose condizioni di vita del paziente.

 

L’articolato che si sviluppa di seguito è la risultante di questo sforzo e di questo ragionamento volto a tentare di recuperare il principio che ogni cittadino portatore di una patologia grave dev’essere esentato dal rischio di scelta tra il farmaco che gli consente la vita dignitosa e, magari, l’acquisto di altri generi di prima necessità.

 

     In particolare:

 

-        all’art.1 è stato qualificato il principio (la Regione si fa carico del costo dei farmaci) e qualificati i farmaci (tutti i farmaci di fascia C prescrivibili , ossia che oggi abbisognano di ricette, ed alcuni tra i non prescrivibili). Il costo di queste categorie di farmaci, sommate, è di circa 53 €uro/anno pro capite;

-        all’art. 2 sono stati definiti gli aventi diritto distinti per patologie, ossia la griglia per la concessione del farmaco prevede che il farmaco sia erogabile gratuitamente agli affetti da patologie gravi ricomprese  nel sopra citato decreto ministeriale ed ai quali, contestualmente, sia stato prescritto dal medico curante il farmaco come insostituibile e indispensabile. Gli esentati in Veneto rappresentano circa il 25% della popolazione totale;

-        all’art. 3 si è ulteriormente definita la griglia degli aventi diritto mediante l’utilizzo delle normativa  ISEE e, quindi, il reddito equalizzato alla famiglia. La soglia di 8.500 €uro, peraltro la unica sulla quale vi fosse una stima del numero di persone in Veneto disponibile, è stata scelta quale soglia minima  (i rientranti sono infatti circa 55.000) e la Commissione competente o il Consiglio potranno, nel caso in cui si reperiscano dati e fondi, essere aumentati;

-        all’art. 4, infine, si è dapprima quantificato (empiricamente, in quanto pare sia particolarmente complicato reperire tali dati) il fabbisogno annuo di spesa, e poi qualificata la UPB evitando accuratamente dall’incrementare “senza controllo” le voci relative alla spesa sanitaria, che sono già sofferenti. A questo fine  è stata individuata una UPB che spesso risulta solo parzialmente utilizzata rispetto alle previsioni di spesa, la U0185 “Fondo speciale per le spese correnti, e che anche nella dizione determina la straordinarietà di questo intervento della Regione, in attesa di una migliore definizione e correzione di rotta della riforma sui farmaci a livello nazionale.

 

     Va ricordato, infine, che la Legge 173 del 26/07/2000 , simile nei contenuti, ha garantito l’esenzione  dal pagamento dei farmaci di fascia C per una particolare categoria di persone,  i titolari di pensione di guerra diretta.

 

NORME PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEI FARMACI DI FASCIA C AI MALATI GRAVI NON OSPEDALIZZATI

 

Art. 1 - Finalità

      1.  I medicinali attualmente classificati nella fascia c), di cui al comma 10 dell¹art.8 delle legge 24 dicembre 1993, n.537, e di seguito elencati:

farmaci di fascia C prescrivibili;

paracetamolo;

acetil cisteina;

vaccino subtilico

cloperastina e droprorene;

oximetalozina;

iodio per antimicotici;

sono erogabili a totale carico della Regione nei confronti di persone assistite dal SSN, non ospedalizzate, che siano malati gravi secondo la definizione del seguente articolo 2 e che congiuntamente abbiano per l’anno solare in corso un reddito disponibile rientrante nel limite stabilito al seguente articolo 3.

 

Art. 2 – Definizione di Malato Grave e Certificazione.

      1.  Si intendono malati gravi non ospedalizzati, ai fini della presente legge, le persone affette da rilevanti patologie cosiccome stabilito, al fine dell’esenzione di altra categoria di farmaci, dal D. L.vo 29/4/1998, n 124 (Decreto Ministeriale 28/5/1999 n 329 e Decreto Ministeriale 21/5/2001 n. 296)

Condizione per la somministrazione dei farmaci di cui al comma 1 dell’art 1 della presente Legge è, oltre alle altre descritte, la certificazione ad opera del medico curante, espressa chiaramente in ricetta, della "indispensabilità", intesa come efficacia, efficienza ed insostituibilità del farmaco in questione per la conduzione di una vita dignitosa del malato, anche se allo stadio terminale.

Quanto al comma precedente viene inoltre certificato con apposita dichiarazione, sottoscritta da un medico iscritto nell¹elenco del Servizio Sanitario Nazionale, mediante l’attivazione della procedura definita "Registro ASL " .

La certificazione di cui al comma 2.2 è rinnovabile.

 

Art.3 – Definizione di Reddito Disponibile

      1.  Ai fini della presente legge, si intende per reddito della persona assistita, malato grave, in ciascun anno solare, il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al D.lgs 31 marzo 1998, n. 109 e al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

Il limite massimo del reddito per l’anno solare in corso ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 1 è pari a 8.500  €.

La circostanza che il reddito disponibile rientri nel limite di cui al comma precedente è accertata mediante autocertificazione rilasciata ai sensi di legge dall’interessato o, qualora questi sia inabilitato, da chi ne ha la rappresentanza legale. Tale autocertificazione deve essere consegnata alla USL competente per territorio.

 

Art. 4 - Norma finanziaria

      1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 a decorrere dal 2004, si provvede prelevando pari importo, per gli esercizi 2004 e 2005, dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005; contestualmente la dotazione dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene incrementata per sola competenza di euro 2.000.000,00 per gli esercizi 2004 e 2005.