L’ Associazione Radicale di Treviso e Venezia appoggia
la proposta di legge presentata alla regione Veneto, inoltre si attiverà per la raccolta delle firme
necessarie alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare,
pari oggetto, al parlamento italiano.

CONSIGLIO
REGIONALE DEL VENETO
SETTIMA LEGISLATURA
PROGETTO DI
LEGGE N.
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cadorin, Scaravelli, Piccolo, Degani.
NORME PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEI FARMACI
DI FASCIA C AI MALATI GRAVI NON OSPEDALIZZATI
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 novembre 2003.
Trasmesso alle Commissioni consiliari
NORME PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEI
FARMACI DI FASCIA C AI MALATI GRAVI NON OSPEDALIZZATI
R e l a z i o n e:
Il Veneto ed
i suoi abitanti non sfuggono alla congiuntura, senz’altro straordinaria, data
dal declino dell’economia e,
contestualmente, dalla perdita di competitività dei salari e delle
pensioni, quest’ultima dovuta in larga misura all’affiorare di alcune discrasie
nell’atto di introduzione della moneta unica europea.
In questo clima difficile soprattutto per le famiglie e per il loro potere d’acquisto, che diviene drammatico nel caso delle famiglie monoreddito o a basso reddito, è assolutamente prioritario per lo Stato rivalutare la distribuzione delle risorse ed equalizzarle meglio. Tutto ciò al fine di scongiurare, nei ceti sociali deboli, il rischio di una crisi profonda di sopravvivenza, o nuova povertà, determinata dall’impossibilità di accedere ad alcuni diritti basilari, sempre più frequentemente negati a causa del restringimento del “cordone della borsa” delle politiche sociali e di welfare tipica di ogni democrazia, ma che divengono insostenibili quando sommate ad una congiuntura, per l’appunto, così negativa come la attuale.
Ed è proprio sulla sanità e sul sociale che si gioca la partita
decisiva del tempo che stiamo vivendo, ma anche della credibilità del libero
mercato quale sistema economico
competitivo e di riferimento, un sistema che non può e non deve smettere
di interrogarsi sui “regolatori” dello stesso che si rendono necessari con i
mutamenti della storia e delle società.
Per tentare di arginare il dilagare della spesa farmaceutica, una delle
voci di spesa più impegnative all’interno delle spese per la salute nel
bilancio pubblico, il Governo e gli Organi ad esso afferenti hanno affrontato
negli ultimi anni una complessa e largamente condivisibile riforma volta a
rideterminare il nuovo prontuario farmaceutico ove fossero riorganizzate le
classi dei farmaci secondo un criterio di costo/efficacia e dove sparisse la
cosiddetta “fascia grigia” dei farmaci di fascia B.
Il sistema previgente era basato su tre
fasce di farmaci:
1)
fascia A - farmaci totalmente a carico del Sistema
Sanitario Nazionale;
2)
fascia B - farmaci parzialmente a carico dei cittadini
attraverso il pagamento di ticket che variavano in percentuale tra il 20% e il
50%;
3)
3) fascia C - farmaci totalmente a carico dei
cittadini.
Il principale difetto di tale sistema era
che spesso nella fascia A erano ricompresi farmaci molto simili dal punto di
vista terapeutico, ma dai costi sensibilmente diversi. Il lungo e complesso
processo che ha portato alla riforma del Prontuario e delle classi di farmaci
può essere ricostruito attraverso alcune tappefondamentali:
- il Decreto legge dell' 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto
2002 n. 178, ha dapprima stabilito, all'art. 9, che il Ministero della Salute,
sulle base delle indicazioni della Commissione Unica del Farmaco (CUF), rediga
annualmente l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale
in ragione del criterio costo-efficacia: laddove vi sia parità di
costo/efficacia tra due medicinali, vi dovrà, pertanto, essere una sostanziale
parità di prezzo;
- il 23 ottobre 2002 è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute del
27 settembre 2002 con il quale sono stati fissati i criteri per il rimborso dei
farmaci, attraverso la definizione delle fasce A e C. In sostanza, la CUF ha
individuato un prezzo di riferimento al di sotto del quale i prodotti sono
compresi in fascia A e al di sopra del quale vengono inseriti in fascia C.
Pertanto, le aziende farmaceutiche sono state chiamate ad adeguare, entro 15
giorni dall'entrata in vigore del decreto, i prezzi dei propri prodotti,
determinandone il conseguente inserimento nelle due fasce previste;
- con successivo Decreto ministeriale
del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2003, è
stato reso noto l'elenco delle specialità medicinali rimborsabili dal Sistema
Sanitario Nazionale, che è entrato in vigore il 16 gennaio 2003, come previsto
dall'art. 3 del Decreto.
Da tale data i cittadini trovano in farmacia solo due fasce di medicinali:
la fascia A, dei farmaci totalmente a
carico del Sistema Sanitario Nazionale e, dunque, gratuiti; la fascia C, dei
farmaci a totale pagamento.
E' scomparsa, così, la fascia B,
assorbita in parte dalla fascia A e in parte dalla fascia C. Tale Prontuario è
uguale in tutte le Regioni.
Come spesso
accade, nel mare magnum di una giusta e complessa riforma com’è quella
approvata, si possono smarrire alcune specificità, dettate da particolari
condizioni di vita o di salute. Ad esempio, la decisione della C.U.F. di non
comprendere per alcune particolari categorie di malati la possibilità di
accedere ad alcuni, particolari tipi di farmaci che possono essere definiti
“collaterali” alla cura con i salvavita, appare pertanto iniqua e non rispondete al principio di garanzia, in particolar modo
per i ceti deboli ed i malati gravi,
del sollievo dei danni economici causati da una grave, e magari
invalidante, malattia.
Alcuni
esempi:
I malati
tumorali hanno a disposizione cure e farmaci per sconfiggere o tentare di
sconfiggere il male, ma, ad esempio, nonostante sia evidente a tutti come
questo genere di patologie determini spesso stati febbrili molto acuti, non
possono avere in esenzione il paracetamolo indispensabile a condurre le
giornate senza febbre e quindi a tentare di raggiungere una “straordinaria”
normalità.
Alcune pomate
cortisoniche atte alla cura delle piaghe che si determinano nei malati colpite
da sindrome da immunodeficienza acquisita o, più semplicemente, AIDS: o alle
stesse pomate atte a favorire la cura delle ulcerazioni prodotte dai sacchetti
negli stomizzati rientrano nella fascia C;
gli
antistaminici e corticosteroidei per le forme allergiche gravi rientrano
ancora nella fascia C e questo, insieme a tante altre situazioni, gravi e
collegate a patologie comprese nel Decreto Legislativo 29/4/1998 n. 124 (DM 329
del 28/5/99 e DM n.296 del 21/5/01), fa indurre alla necessità di un intervento
migliorativo rispetto alla riforma fin qui presentata.
Per far
fronte e sanare la violazione al diritto alla cura che ne deriva per i malati
gravi, la Regione Veneto ha la possibilità, in virtù dei sopracitati decreti,
di assumersi l’onere di garantire ad alcune particolari condizioni di malati,
versanti in particolari condizioni economiche , l’esenzione o meglio il
rimborso del costo del farmaco di fascia C giudicato dal medico curante
“indispensabile ed insostituibile” al fine di conseguire non solo l’obbiettivo
della cura del male, ma anche delle dignitose condizioni di vita del paziente.
L’articolato
che si sviluppa di seguito è la risultante di questo sforzo e di questo
ragionamento volto a tentare di recuperare il principio che ogni cittadino
portatore di una patologia grave dev’essere esentato dal rischio di scelta tra
il farmaco che gli consente la vita dignitosa e, magari, l’acquisto di altri
generi di prima necessità.
In particolare:
-
all’art.1 è stato qualificato il principio (la Regione
si fa carico del costo dei farmaci) e qualificati i farmaci (tutti i farmaci di
fascia C prescrivibili , ossia che oggi abbisognano di ricette, ed alcuni tra i
non prescrivibili). Il costo di queste categorie di farmaci, sommate, è di
circa 53 €uro/anno pro capite;
-
all’art. 2 sono stati definiti gli aventi diritto
distinti per patologie, ossia la griglia per la concessione del farmaco prevede
che il farmaco sia erogabile gratuitamente agli affetti da patologie gravi
ricomprese nel sopra citato decreto
ministeriale ed ai quali, contestualmente, sia stato prescritto dal medico
curante il farmaco come insostituibile e indispensabile. Gli esentati in Veneto
rappresentano circa il 25% della popolazione totale;
-
all’art. 3 si è ulteriormente definita la griglia
degli aventi diritto mediante l’utilizzo delle normativa ISEE e, quindi, il reddito equalizzato alla
famiglia. La soglia di 8.500 €uro, peraltro la unica sulla quale vi fosse una
stima del numero di persone in Veneto disponibile, è stata scelta quale soglia
minima (i rientranti sono infatti circa
55.000) e la Commissione competente o il Consiglio potranno, nel caso in cui si
reperiscano dati e fondi, essere aumentati;
-
all’art. 4, infine, si è dapprima quantificato
(empiricamente, in quanto pare sia particolarmente complicato reperire tali
dati) il fabbisogno annuo di spesa, e poi qualificata la UPB evitando
accuratamente dall’incrementare “senza controllo” le voci relative alla spesa
sanitaria, che sono già sofferenti. A questo fine è stata individuata una UPB che spesso risulta solo parzialmente
utilizzata rispetto alle previsioni di spesa, la U0185 “Fondo speciale per le
spese correnti, e che anche nella dizione determina la straordinarietà di
questo intervento della Regione, in attesa di una migliore definizione e
correzione di rotta della riforma sui farmaci a livello nazionale.
Va ricordato, infine, che la Legge 173
del 26/07/2000 , simile nei contenuti, ha garantito l’esenzione dal pagamento dei farmaci di fascia C per
una particolare categoria di persone, i
titolari di pensione di guerra diretta.
NORME PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEI
FARMACI DI FASCIA C AI MALATI GRAVI NON OSPEDALIZZATI
1.
I medicinali attualmente classificati nella fascia c), di cui al comma
10 dell¹art.8 delle legge 24 dicembre 1993, n.537, e di seguito elencati:
farmaci
di fascia C prescrivibili;
paracetamolo;
acetil
cisteina;
vaccino
subtilico
cloperastina
e droprorene;
oximetalozina;
iodio
per antimicotici;
sono
erogabili a totale carico della Regione nei confronti di persone assistite dal
SSN, non ospedalizzate, che siano malati gravi secondo la definizione del
seguente articolo 2 e che congiuntamente abbiano per l’anno solare in corso un
reddito disponibile rientrante nel limite stabilito al seguente articolo 3.
1.
Si intendono malati gravi non ospedalizzati, ai fini della presente
legge, le persone affette da rilevanti patologie cosiccome stabilito, al fine
dell’esenzione di altra categoria di farmaci, dal D. L.vo 29/4/1998, n 124
(Decreto Ministeriale 28/5/1999 n 329 e Decreto Ministeriale 21/5/2001 n. 296)
Condizione
per la somministrazione dei farmaci di cui al comma 1 dell’art 1 della presente
Legge è, oltre alle altre descritte, la certificazione ad opera del medico
curante, espressa chiaramente in ricetta, della "indispensabilità",
intesa come efficacia, efficienza ed insostituibilità del farmaco in questione
per la conduzione di una vita dignitosa del malato, anche se allo stadio
terminale.
Quanto
al comma precedente viene inoltre certificato con apposita dichiarazione,
sottoscritta da un medico iscritto nell¹elenco del Servizio Sanitario
Nazionale, mediante l’attivazione della procedura definita "Registro ASL
" .
La
certificazione di cui al comma 2.2 è rinnovabile.
1. Ai fini della
presente legge, si intende per reddito della persona assistita, malato grave,
in ciascun anno solare, il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui
al D.lgs 31 marzo 1998, n. 109 e al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.
Il
limite massimo del reddito per l’anno solare in corso ai fini dell’applicazione
dell’art. 1, comma 1 è pari a 8.500 €.
La
circostanza che il reddito disponibile rientri nel limite di cui al comma
precedente è accertata mediante autocertificazione rilasciata ai sensi di legge
dall’interessato o, qualora questi sia inabilitato, da chi ne ha la
rappresentanza legale. Tale autocertificazione deve essere consegnata alla USL
competente per territorio.
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro
2.000.000,00 a decorrere dal 2004, si provvede prelevando pari importo, per gli
esercizi 2004 e 2005, dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”,
iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
2003-2005; contestualmente la dotazione dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano
per la sanità” viene incrementata per sola competenza di euro 2.000.000,00 per
gli esercizi 2004 e 2005.